Brindisi, 03/10/2008
Rigassificatore, Associazioni: "violata la normativa sulla consultazione popolare"
Il TAR per la Toscana, con Sentenza n°1870 depositata il 30 luglio 2008, ha annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/02/2006 con il quale veniva autorizzata la realizzazione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato in mare, dodici miglia al largo del tratto del litorale toscano compreso tra Livorno e Marina di Pisa. Con tale pronuncia il citato TAR ha tra gli altri, fissato i seguenti punti:
1. “La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, all’art. 6 stabilisce, con disposizione immediatamente precettiva, che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull’ambiente e dettagliatamente elencate, fra cui quelle relative alle attività di gassificazione e liquefazione di gas, sia preceduta nella fase iniziale del processo decisionale da un informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato”.
2. “Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 96/82/CE mediante il D.Lgs. n. 334/99 che all’art. 23 richiede la consultazione delle popolazioni interessate nei casi di elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose, ovvero, per quanto qui interessa, di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti”.
3. “il fatto che tale norma rimetta all’autorità competente l’individuazione delle modalità per la espressione del parere è chiaramente sintomatico, ad avviso del collegio, della non perfetta sovrapponibilità delle valutazioni relative all’impatto ambientale e di quelle relative alla immediata pericolosità dell’opera per l’uomo, oltre che per l’ambiente, giacché, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente rinviare per le modalità procedimentali alle disposizioni vigenti in tema di VIA; il dato lessicale (“consultazione della popolazione”), unitamente alla possibilità di aprire la conferenza di servizi ai rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, della società civile, indica d’altro canto l’esigenza che l’amministrazione si faccia portatrice di un ruolo di promozione del coinvolgimento consapevole del pubblico inteso nella sua dimensione collettiva, o comunque nella sua articolazione in categorie esponenziali, piuttosto che delle iniziative isolate di singoli cittadini. In ragione della specificità delle esigenze tutelate, l’art. 23 in esame deve essere pertanto letto nel senso che le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della eventualità che gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati all’intervento, e formarsi in proposito un’opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta. Se, pertanto, la mancata predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il mezzo per calibrare la partecipazione sulle esigenze del caso concreto, a fronte del progetto di un’opera come quella di un rigassificatore “offshore”, connotata da forti implicazioni sul piano dell’impatto ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA dell’annuncio di avvenuta comunicazione – strumento di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto – ed il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito, stante anche la evidenziata diversità dell’oggetto, dagli adempimenti richiesti dall’art. 6 l. 349/86 (attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale)”…
Nessuna di tali prescrizioni normative, per come correttamente interpretate dal TAR della Toscana, è stata osservata nel caso del rigassificatore della Brindisi LNG.
Non risulta infatti che si sia proceduto alla regolamentazione - prescritta come obbligatoria dalla stessa norma - delle modalità di consultazione della popolazione; disciplina che secondo la pronuncia del TAR per la Toscana, deve stabilire la previa comunicazione dell’informazione sulle misure di sicurezza da adottare, deve fissare forme efficaci di coinvolgimento collettivo dei cittadini e deve tenere conto della complessità delle questioni tecniche da affrontare stabilendo tempi minimi certo ben più ampi dei 30 giorni previsti nella normativa di VIA in generale e quindi in casi diversi da quello disciplinato per i rigassificatori (art.23 del D.Lgs. n. 334/99).
Ma c’è di più: il Ministero dell’Interno, con nota del Dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata agli atti della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 22 marzo 2007), richiamava l’attenzione del Ministero dell’Ambiente sul contenuto del citato art. 23 del D Lgs 334/99 ritenendo necessario che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento consultivo in argomento, individuando in maniera univoca e puntuale competenze, modalità, raccordo con altre procedure, tempi e sedi. Quanto sopra, in risposta alle legittime aspettative dei cittadini, soggetti attivi del procedimento ed al fine di evitare difficoltà e difformità nell’esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dalla normativa nazionale emanata in recepimento di una direttiva comunitaria».
Sulla base delle considerazioni che precedono, le nostre Associazioni rilevano che nel caso del rigassificatore di Brindisi le Amministrazioni locali e la Regione Puglia con decisioni unanimi dei rispettivi organi consiliari (Consigli comunale e provinciale e Consiglio Regionale) hanno espresso la loro netta opposizione all’impianto e che la consultazione delle popolazioni interessate – nelle more della regolamentazione - dovrebbe perciò ragionevolmente avvenire mediante la presa d’atto di tali scelte le quali non potrebbero mai essere messe in discussione o superate, in termini di valore giuridico e democratico, dall’esito di qualsiasi altra forma di consultazione (inchiesta pubblica o pareri espressi in sede di Conferenze di Servizi) che non consista nella diretta opinione espressa dai cittadini in un referendum popolare indetto con tutte le necessarie garanzie.
Le stesse associazioni richiamano l’attenzione delle competenti autorità sulla inammissibilità di procedere, nel caso del rigassificatore di Brindisi, alla consultazione delle popolazioni interessate disapplicando la suindicata disciplina specificatamente prevista dal suindicato art.23 del D.Lgs. n.334/99.
Italia Nostra, Legambiente, WWF, Fondazione “Dott. Antonio Di Giulio”, Fondazione “Prof. Franco Rubino”, A.I.C.S., ARCI, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Lipu, Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino “Mo’ Basta!”, Comitato Brindisi Porta d’Oriente.
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