July 4, 2024

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Il Canale Reale è il più lungo corso d’ acqua che attraversa la provincia di Brindisi, e si snoda per 48 chilometri da un’ altitudine di 150 metri sul livello del mare, a valle dell’ abitato di Villa Castelli, per sfociare in Mare Adriatico nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, contribuendo all’ alimentazione delle sue zone umide. Lungo il suo corso sinuoso, fra San Vito dei Normanni e Brindisi, sono state scavate nella roccia le mirabili cavità che costituiscono la cripta bizantina di San Biagio, databile al XII secolo.

Anche le sorgenti hanno un valore storico, denominate Fonte di Strabone, perché forse citate dallo storico greco del I sec. a.C., più sicuramente da Plinio il Vecchio, che identifica il corso d’ acqua come Pactius o Ausonius.

Orbene, tutto questo patrimonio naturalistico, di rilevanza anche storica, è risultato alterato, secondo approfonditi accertamenti effettuati dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Ceglie Messapica, nell’ ambito dell’ “Operazione Fiume Sicuro”, campagna mirata ed avviata a livello nazionale.

Dalle verifiche in campo e documentali, i Militari hanno potuto attestare che per i 360 metri lineari iniziali l’ alveo del Canale Reale è stato ricoperto e livellato, con deviazione del deflusso delle acque sorgive su una canalizzazione creata artificialmente. Tali lavori sono stati realizzati con il riporto e lo spianamento di ingenti quantità di terreno e altro materiale lapideo, presumibilmente per ricavare superfici coltivabili.

Per l’ effettuazione di siffatto intervento i Forestali hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Brindisi il titolare di un’ azienda agricola, essendo risultata l’ assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, sia esso del Comune, ovvero della Soprintendenza A.B.A. e Paesaggio, e tantomeno dell’ Autorità di Bacino.

I reati contestati vanno dalla deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi (art. 632 del Codice Penale) al danneggiamento di area demaniale (art. 635 C.P.), alla rilevante trasformazione su corso d’ acqua, tutelato in quanto bene di valore paesaggistico (art. 44, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’ Edilizia e Urbanistica, combinato con l’ art. 181 del Decreto legislativo 42/2004, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Infine, è stato addebitato anche il reato di cui all’ art. 96 del tuttora vigente Regio Decreto 523/1904 (Testo Unico sulle Opere idrauliche), per esecuzione di lavori vietati in alveo e su sponde di acque pubbliche.

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